Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della  Giunta
regionale in  carica  con  sede  in  Bari,  per  la  declaratoria  di
incostituzionalita' e  conseguente  annullamento  della  legge  della
Regione Puglia del 21 ottobre 2008, n. 31, pubblicata nel  Bollettino
ufficiale della regione n. 167 del giorno 24  ottobre  2008,  recante
«Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per
la riduzione di immissioni inquinanti e in materia  ambientale»,  con
specifico riguardo a: 
        1) art. 1, per contrasto con gli artt. 3, 117, terzo comma, e
41 della Costituzione; 
        2) art. 2, commi 1 e 2, per contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera e), terzo comma, della Costituzione; 
        3) art. 3, per contrasto con l'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione; 
        4) art. 4, per contrasto con l'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione; 
        5) art. 7, comma 1,  per  contrasto  con  l'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    E a  cio'  a  seguito  della  determinazione  del  Consiglio  dei
ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella
seduta del 18 dicembre 2008. 
    1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del  24
ottobre 2008, risulta pubblicata la legge regionale 21 ottobre  2008,
n. 31, recante «Norme in materia di produzione di  energia  da  fonti
rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in  materia
ambientale». 
    Con  riferimento  a  tale  legge  si  riporta   per   completezza
espositiva, il testo degli articoli impugnati. 
                               Art. 1 
          Interventi in materia di riequilibrio ambientale 
    1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma  5,  della
legge 23 agosto  2004,  n.  239  (Riordino  del  settore  energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di energia,), al fine di  promuovere  la  riduzione  della
immissione in  atmosfera  di  sostanze  incidenti  sulle  alterazioni
climatiche indotte dalle produzioni industriali, la Giunta  regionale
e' autorizzata a stipulare accordi  nei  quali,  a  compensazione  di
riduzioni  programmate  delle  emissioni  da  parte  degli  operatori
industriali,  sia  previsto  il  rilascio   di   autorizzazioni   per
l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili ovvero altre  misure  di  riequilibrio  ambientale.
Tali accordi devono espressamente  quantificare  le  riduzioni  delle
emissioni inquinanti correlandone  alle  potenze  degli  impianti  di
produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  autorizzati  e  devono
essere coerenti con gli obiettivi  del  piano  energetico  ambientale
regionale (PEAR). 
    2. Le autorizzazioni  relative  agli  interventi  previsti  negli
accordi di cui al comma 1 devono essere rilasciate, anche  per  quote
eccedenti i limiti eventualmente posti dalla normativa regionale,  in
conformita' di quanto previsto dall'art. 12 del  decreto  legislativo
29 dicembre 2003,  n.  387  (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'). 
    3. Gli accordi di cui al comma  1  sono  approvati  dalla  Giunta
regionale previo parere delle commissioni consiliari  competenti,  da
esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla data di  ricezione
del provvedimento. 
                               Art. 2. 
                  Disposizioni per gli insediamenti 
           degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 
    1. E' vietata la realizzazione di impianti  fotovoltaici  per  la
produzione di energia elettrica: 
        a) nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici  vigenti
qualificano come  di  particolare  pregio  ovvero  nelle  quali  sono
espressamente inibiti interventi di trasformazione  non  direttamente
connessi all'esercizio dell'attivita' agricola. Sono  considerati  di
particolare pregio i  terreni  ricadenti  negli  ambiti  territoriali
estesi (ATE) A  e  B  del  piano  urbanistico  tematica  territoriale
«Paesaggio»  (PUTT/P).  Per  i   terreni   ricadenti   negli   ambiti
territoriali estesi C e D per le aree di pertinenza e le aree annesse
degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si  applicano  le
norme di piano. Sono altresi' considerati  di  particolare  pregio  i
terreni  in  cui  risultano   coltivati   gli   uliveti   considerati
monumentali ai sensi della legge  regionale  4  giugno  2007,  n.  14
(Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali  della
Puglia). Si applica, in ogni caso, l'art. 10 della legge regionale n.
14/2007; 
        b) nei siti  della  Rete  Natura  2000  (siti  di  importanza
comunitaria - SIC e zone di protezione speciale - ZPS) ai sensi delle
direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio,  del
2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 
        c) nelle aree protette nazionali  istituite  ai  sensi  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); 
        d) nelle zone protette regionali  istituite  ai  sensi  della
legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione  e  la
gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia); 
        e) nelle oasi istituite ai sensi  della  legge  regionale  13
agosto 1998, n. 27 (Norme per la  protezione  della  fauna  selvatica
omeoterma,  per  la  tutela  e  la   programmazione   delle   risorse
faunistico-ambientali  e  per  la   regolamentazione   dell'attivita'
venatoria); 
        f) nelle zone umide tutelate a livello  internazionale  dalla
convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva  dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. 
    2. I comuni, con motivata deliberazione approvata  dal  consiglio
comunale, possono individuare  parti  di  territorio  di  particolare
pregio ai sensi del comma 1, lettera a), fermo  restante  che,  nelle
more della loro eventuale approvazione, vige il regime previsto dalla
vigente legge senza alcuna sospensione della attivita' autorizzativa. 
                               Art. 3 
                     Denunce di inizio attivita' 
    1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica  da  fonti
rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n.  387/2003,  con
potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla  tabella
A di cui all'art. 2, comma 158, lettera g), della legge  31  dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), e fino a 1 MWe, da
realizzare nella regione Puglia, fatte salve le norme in  materia  di
valutazione di impatto ambientale e di valutazione di  incidenza,  si
applica la disciplina della denuncia di inizio  attivita'  (DIA),  di
cui agli artt. 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  edilizia  emanato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  e  successive
modifiche e integrazioni, nei seguenti casi: 
        a) impianti fotovoltaici posti su  edifici,  esistenti  o  da
costruire,   con   destinazione   civile,   industriale,    agricola,
commerciale  e  servizi,  e/o  collocati  a  terra   internamente   a
complessi,  esistenti  o  da   costruire,   di   fabbricati   civili,
industriali, agricoli, commerciali e servizi; 
        b) impianti fotovoltaici in zona agricola, a  condizione  che
l'arca asservita  all'intervento  sia  estesa  almeno  due  volte  la
superficie radiante. La superficie non  occupata  dall'impianto  deve
essere  destinata  esclusivamente  a  uso  agricolo.   Gli   impianti
collocati  a  terra  in  un'area  agricola  costituita   da   terreni
appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita  da  piu'  lotti
derivanti  dal  frazionamento  di  un'area  di  maggiore  estensione,
effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del  calciolo
della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di  DIA,
sono considerati come un unico impianto; 
        c) impianti eolici  on-shore  realizzati  direttamente  dagli
enti locali, nonche' quelli finalizzati all'autoconsumo costituiti da
un solo aerogeneratore; 
        d) impianti idraulici; 
        e)  impianti  alimentati  a  biomassa  posti  internamente  a
complessi, esistenti  o  da  costruire,  di  fabbricati  industriali,
agricoli, commerciali e servizi, fermi  restando  i  vincoli  di  cui
all'art. 2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole; 
        f) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente
alla stessa discarica, esistente o da costruire; 
        g) impianti  alimentati  a  gas  residuati  dai  processi  di
depurazione,  posti  internamente  a  complessi,   esistenti   o   da
costruire,  di  fabbricati  industriali,  agricoli,   commerciali   e
servizi; 
        h)  impianti  alimentati  a  biogas,  posti  internamente   a
complessi, esistenti  o  da  costruire,  di  fabbricati  industriali,
agricoli, commerciali e servizi. 
    2. E' comunque salva la  facolta'  dell'interessato  di  chiedere
l'autorizzazione comunale per gli interventi di cui al comma 1. 
    3. Nella DIA i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai
sensi degli art. 46, come modificato dall'art. 49 del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,  n.
313,  e  47  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di
avere la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie  per  la
compiuta realizzazione dell'intervento. 
                               Art. 4 
      Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti 
    1.  La  convocazione  della  conferenza   di   servizi   di   cui
all'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 e' subordinata: 
        a) alla produzione, da parte del soggetto proponente,  di  un
piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o  da
un intermediario finanziario iscritto  nell'elenco  speciale  di  cui
all'art. 107 del testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma  1  dell'art.  1
del decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,  come  modificata  dalla
relativa legge di con versione, che ne attesti la congruita'; 
        b) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di  una
dichiarazione resa  da  un  istituto  bancario  che  attesti  che  il
soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di  linee  di
credito   proporzionate   all'investimento   per   la   realizzazione
dell'impianto. 
    2.    Entro    centottanta    giorni    dall'avvenuto    rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del  d.lgs.  n.  387/2003,  il
soggetto autorizzato deve  depositare  presso  la  Regione  Puglia  -
Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica: 
        a) dichiarazione congiunta del proponente e  dell'appaltatore
che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la
costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la  previsione  di
inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero
dichiarazione del proponente che attesti la  diretta  esecuzione  dei
lavori; 
        b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che
attesti  l'esistenza  del  contratto  di  fornitura   relativo   alle
componenti tecnologiche essenziali dell'impianto; 
        e) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della
realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a €  50,00  per
ogni kW di potenza elettrica rilasciata; 
        d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a  garanzia  del
ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto,  di
importo non inferiore a € 5,00  per  ogni  kW  di  potenza  elettrica
rilasciata. 
    3. Gli importi da garantire con le fideiussioni di cui  al  comma
2, lettere e) e d), possono essere adeguati in aumento  con  delibera
di Giunta regionale. 
    4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e  b,),  devono
essere rese ai sensi di quanto disposto  dagli  artt.  46  e  47  del
d.P.R. n. 4451/2000. Il  mancato  deposito,  nel  termine  perentorio
indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2,  lettere
a),   b),   c)   e   d),   determina   la   decadenza   di    diritto
dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino
dell'originario stato dei  luoghi  e  il  diritto  della  Regione  di
escutere la fideiussione a  prima  richiesta  rilasciata  a  garanzia
della  realizzazione  dell'impianto.  La  fideiussione  rilasciata  a
garanzia della realizzazione dell'impianto e' svincolata entro trenta
giorni dal deposito dell'atto di collaudo. 
    5. Il termine di inizio dei lavori e' di mesi  sei  dal  rilascio
della autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto e' di
mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di  forza
maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della  scadenza.
Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi  dal  completamento
dell'impianto. 
    6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  non  si  applicano
nel caso di istanze proposte da  enti  pubblici  o  da  societa'  con
capitale interamente pubblico. 
    7. Le disposizioni di cui al comma i  si  applicano  a  tutte  le
procedure in corso, con esclusione di quelle  relative  alle  istanze
per la realizzazione di impianti eolici presentate prima  della  data
di entrata in vigore del regolamento regionale 4 ottobre 2006, n.  16
(Regolamento per la realizzazione di impianti  eolici  nella  Regione
Puglia), nonche' di quelle relative alle istanze per la realizzazione
di impianti da biomasse presentate prima dell'entrata in  vigore  del
regolamento regionale 14 luglio  2009,  n.  12  (Regolamento  per  la
realizzazione degli impianti di produzione di  energia  alimentata  a
biomasse), per le  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, non risultino formalmente concluse le  conierenze  di
servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 397/2003. 
    8. Le disposizioni di cui al comma 2  si  applicano  a  tutte  le
procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non sia ancora intervenuto il rilascio dell'autorizzazione  di
cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. 
                               Art. 7 
                          Norme transitorie 
    1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, dall'art. 4,
commi 6 e 7, e dall'art. 5, comma 2, la presente legge si  applica  a
tutte le procedure in corso per le quali  non  risultino  formalmente
concluse le conferenze di servizi di cui all'art. 12  del  d.lgs.  n.
387/2003, ovvero non sia validamente trascorso il termine  di  trenta
giorni  dalla  formale  presentazione  di  dichiarazione  di   inizio
attivita', depositata a norma degli artt.  22  e  23  del  d.P.R.  n.
380/2001. 
    2. In  ordine  alla  denunciata   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1, si osserva quanto segue. La norma contenuta nell'art. 1,
emanata in assenta attuazione dell'art. 1, comma 5,  della  legge  23
agosto 2004 n. 239 (riordino del settore energetico), stabilisce  che
la Giunta regionale possa stipulare e approvare accordi nei quali,  a
compensazione di riduzioni programmate delle emissioni  da  parte  di
operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per
l'istallazione e l'esercizio di impianti da energie rinnovabili. 
    Il citato art. 1, comma 5, della legge 23 agosto  2004,  n.  239,
stabilisce  che  «Le  Regioni  e  gli  enti  locali  territorialmente
interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture  energetiche
ovvero  dal  potenziamento   o   trasformazione   di   infrastrutture
esistenti,  hanno  diritto  di  stipulare  accordi  con  i   soggetti
proponenti che individuino misure  di  compensazione  e  riequilibrio
ambientale,  coerenti  con  gli  obiettivi   generali   di   politica
energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  12  del
decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387».  Quest'ultima  norma
statale  disciplina  l'autorizzazione  unica  per  l'istallazione   e
l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili e al comma 6, stabilisce
il divieto che la stessa autorizzazione sia subordinata a  misure  di
compensazione a favore delle regioni e delle province. 
    Da quanto esposto,  pertanto  risulta  evidente  che  l'impugnata
norma regionale viola l'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004. 
    Inoltre, considerato che in base al disposto  dei  commi  i  e  2
dell'art. 1, le autorizzazioni sono  rilasciate  ai  soli  «operatori
industriali», di fatto si stabilisce a favore di taluni soggetti  una
via parallela e diversa per l'autorizzazione alla realizzazione degli
impianti in  esame,  rispetto  a  quella  prevista  in  via  generale
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. 
    L'indicazione, da parte della norma statale  di  un  procedimento
unico vale come principio fondamentale  in  materia  di  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»: 
    la disposizione, infatti,  risulta  ispirata  alle  regole  della
semplificazione  amministrativa  e   della   celerita',   mirando   a
garantire, in modo  uniforme  sull'intero  territorio  nazionale,  la
conclusione del procedimento amministrativo, con modalita'  certe  ed
entro un termine definito. 
    La norma regionale, pertanto,  viola  l'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione. Essa inoltre lede gli art. 3 e 41,  perche'  crea
una procedura che reca un vantaggio competitivo a favore  di'  alcuni
soggetti, non giustificato da ragioni  di  interesse  pubblico  o  di
riallineamento  fra  concorrenti,  con  lesione  del   principio   di
uguaglianza e del principio di iniziativa economica. 
    3. In  ordine  alla  denunciata   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 2, commi 1 e 2, si osserva quanto segue. 
    Tale articolo vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica  in  numerose  aree,  precisamente
nelle zone agricole considerate di particolare pregio, nei siti della
Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone di protezione
speciale), nelle aree protette regionali e in quelle regionali, nelle
oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale. 
    Al riguardo, tuttavia, va considerato che l'art. 12, comma 1, del
d.lgs. n.  387  dell'anno  2003  stabilisce  che  «le  opere  per  la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche'
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma
3, sono  di  pubblica  utilita'  ed  indifferibili  ed  urgenti».  Il
successivo comma 10, dispone che le regioni  possano  procedere  alla
indicazione  di  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione   di
specifiche tipologie di impianti sulla base di linee guida - volte in
particolare ad assicurare un corretto inserimento degli impianti  nel
paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici - approvate in
Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tUtela
del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
    Le  richiamate  disposizioni   statali   costituiscono   principi
fondamentali in materia  di  energia:  di  conseguenza,  sussiste  la
violazione dell'art. 117 terzo comma della Costituzione. 
    Inoltre,  poiche'  viene  limitato  aprioristicamente  il  libero
accesso  al  mercato  dell'energia,  si  crea  uno  squilibrio  nella
concorrenza fra le diverse aree del Paese e tra  i  diversi  modi  di
produzione  dell'energia,  in  violazione  dell'art.  117,  comma  2,
lettera  e),  della  Costituzione,  che  stabilisce   la   competenza
esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. 
    4. In  ordine  alla  denunciata   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 3, si osserva quanto segue. 
    Tale articolo prevede la denuncia di inizio di attivita' (D.I.A.)
per numerosi tipi di impianto di produzione di energia  elettrica  da
fonti  rinnovabili,  tenendo  conto  della   collocazione   e   delle
caratteristiche  di  essi.  A  tale  riguardo  l'impugnato   articolo
individua alcune aree e condizioni per le quali  viene  aumentata  la
soglia per  l'effettuazione  degli  interventi  di  installazione  di
impianti da fonte rinnovabile, tramite denuncia di  inizio  attivita'
(DIA). Esso, pero', non  tiene  conto  della  disposizione  contenuta
nell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, il quale,
al terzo periodo, stabilisce che «maggiori  soglie  di  capacita'  di
generazione e caratteristiche dei siti di installazione per  i  quali
si procede con  la  medesima  disciplina  della  denuncia  di  inizio
attivita» possono essere individuate solo con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 
    La  norma  pertanto  determina  una  lesione  di  tale  principio
fondamentale  e  quindi  viola  l'art.  117,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
    5. In  ordine  alla  denunciata   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 4, si osserva quanto segue. 
    Detto  articolo  stabilisce  una  lunga  serie   di   impegnative
condizioni  alle  quali  subordina  l'autorizzazione  regionale  alla
realizzazione dell'impianto, con riferimento  sia  alla  convocazione
della  conferenza  di  servizi  di  cui  all'art.  12   del   decreto
legislativo n. 387/2003, sia agli adempimenti successivi al  rilascio
dell'autorizzazione. 
    La  norma  regionale,  pero',  non  tiene  in  considerazione  il
disposto dell'art. 12, comma 3, del  citato  decreto  legislativo  n.
387/2003. Quest'ultimo, infatti,  prevede  soltanto  l'autorizzazione
unica in sede regionale (o  in  sede  provinciale,  su  delega  della
regione) assentita «nel rispetto delle normative vigenti  in  materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del  paesaggio  e  del  patrimonio
storico-artistico». L'indicazione di tale procedimento  si  configura
come principio fondamentale in materia di  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale  dell'energia».  Tale  disposizione,  invero,
risulta  finalizzata  alla  semplificazione  amministrativa  ed  alla
celerita' e a garantire,  in  modo  uniforme  sull'intero  territorio
nazionale, la conclusione con modalita' certe  ed  entro  un  termine
definito del  procedimento  autorizzativo,  alla  stregua  di  quanto
indicato da codesta Corte costituzionale con le sentenze n. 383 e  n.
336 del 2005 e n. 364 del 2006. La  norma  regionale,  quindi,  viola
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    6. In  ordine  alla  denunciata   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 7, comma 1, si osserva quanto segue. 
    Tale articolo stabilisce la  disciplina  transitoria,  prevedendo
l'applicabilita' delle norme regionali anche alle procedure in  corso
per le quali non risultino formalmente  concluse  le  conferenze  dei
servizi ovvero non sia validamente trascorso  il  termine  di  trenta
giorni  dalla  formale  presentazione  di  dichiarazione  di   inizio
attivita'. 
    Cosi' disponendo, tuttavia, tale articolo viola l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, perche', attribuendo efficacia retroattiva
alla  legge  regionale  per  i  procedimenti  pendenti,  modifica  le
condizioni  per  l'autorizzazione   degli   impianti   e   lede,   di
conseguenza, il principio fondamentale fissato dal comma 4  dell'art.
12  del  d.lgs.  29  dicembre  2003,  n.  387,  che,  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», fissa
in centottanta giorni il termine massimo per  l'autorizzazione  delle
installazioni.